ALLEGATO “A”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Giardini d’Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.”
ARTICOLO 1: COSTITUZIONE
E’ costituita una Associazione denominata “Giardini d’Infanzia a Mbour Senegal ONLUS”. Può essere utilizzata anche la sigla “GIMS ONLUS”.
ARTICOLO 2: SEDE
L’Associazione ha sede legale in Roma, viale Bruno Buozzi 109/A, 00197.
Essa potrà comunque istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed all’Estero.
ARTICOLO 3: FINALITÀ
L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
Essa persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, erogando prestazioni dirette alle
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popolazioni svantaggiate dei paesi bisognosi di aiuti umanitari in quanto in via di sviluppo, colpiti da calamità naturali o colpiti da epidemie, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei soci.
– In particolare si propone di dare vita migliore ai piccoli bambini di Mbour, Senegal, una città cresciuta troppo in fretta moltiplicando i pericoli di precarietà urbani, con le iniziative seguenti:
- Costruire, organizzare e sostenere scuole materne per bambini dai 3 ai 5 anni.
- Finanziare microimprese per la madri in difficoltà.
- Fornire zanzariere, medicinali e vaccini per ridurre la mortalità infantile.
- Aiutare scolari e studenti portatori di handicap.
- Ogni altra attività diretta lottare contro la povertà e l’esclusione. - E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate all’art.10 del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ARTICOLO 4: DURATA - L’Associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci. ARTICOLO 5: SOCI - Sono soci dell’associazione i soci fondatori, firmatari dell’atto costitutivo e quelli che condividendone le finalità, ne fanno richiesta. Tutti i soci hanno il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
– Per ottenere l’iscrizione all’associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo componente.
– E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare la domanda di adesione entro trenta giorni. – Con la ratifica della domanda di adesione il nuovo iscritto assume lo status di socio.
ARTICOLO 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1) I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale e del contributo associativo annuale, nell’ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo non è trasferibile per atto tra vivi, non è soggetto a rivalutazione, è trasferibile per causa di morte.
2) I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
3) I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, ed a votare direttamente o per delega, ed a partecipare a tutte le attività dell’associazione.
4) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volto a garantire l’effettività del rapporto medesimo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 7: CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
– I soci cessano di appartenere all’associazione per:
1) recesso, da comunicare per iscritto al consiglio direttivo;
2) per morte;
3) per morosità;
4) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in questo caso è ammesso ricorso innanzi all’assemblea dei soci che decide in via definitiva.
ARTICOLO 8: RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E UTILI
– L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi liberali dei soci;
- contributi dai privati;
- contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche;
- contributi dalla Comunità Europea e da organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
– I fondi sono depositati presso l’istituto – o gli istituti – di credito stabilito dal Consiglio Direttivo
– In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione si devolverà come stabilito dal successivo art. 20.
– Eventuali utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 9: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
– Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
ARTICOLO 10: USO DELL’ACRONIMO O.N.L.U.S.
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo O.N.L.U.S. deve essere sempre utilizzato sia nella denominazione sia in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
ARTICOLO 11: ORGANI SOCIALI
– Sono organi dell’Associazione: A) L’Assemblea dei Soci;
B) Il Consiglio Direttivo;
C) Il Presidente;
D) Il Vice Presidente;
ARTICOLO 12: ASSEMBLEA DEI SOCI
– L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione. – Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
– Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, un terzo dei soci ne faccia richiesta, viene convocata l’assemblea.
– Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente, ed è convocata dal presidente almeno una volta all’anno, per trattare di argomenti di cui all’articolo 15.
– Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.
– Quando si tratta di elezioni relative alle cariche sociali e quando i provvedimenti da adottare riguardino le singole persone, si procederà con votazione a scrutinio segreto.
– Ogni socio ha diritto ad un voto.
ARTICOLO 13: COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
– In prima convocazione l’assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
– In seconda convocazione detta assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, ed ha facoltà di deliberare su tutte le questioni all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta.
– Ogni socio ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe nei limiti di una per socio.
ARTICOLO 14: CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE
– L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
– Le assemblee sono convocate, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; e/o – a scelta del Presidente – mediante:
- lettera raccomandata da spedirsi al domicilio eletto dai soci almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno e delle materie da trattare.
- Fax da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno e delle materie da trattare.
- E-mail da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno e delle materie da trattare. ARTICOLO 15: COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA L’assemblea ordinaria: - approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; - elegge il Consiglio Direttivo; - procede alla nomina delle cariche sociali; - approva il bilancio consuntivo e preventivo; - approva gli stanziamenti per le iniziative previste; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; - delibera sulle richieste di modifica dello Statuto come previsto all’art. 19 - scioglie l’associazione secondo quanto previsto dall’art. 20. ARTICOLO 16: CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di due a un massimo di otto membri; tra di essi verranno eletti dall’assemblea un Presidente e un Vicepresidente. - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
– Le modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione saranno quelle che il Consiglio Direttivo stabilirà nella sua prima riunione.
– Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei componenti. – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- – fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- – redigere i programmi di attività previsti dallo statuto;
- – sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo;
- – determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa.
- – deliberare su un’eventuale assunzione di personale.
- – accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.
- – ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- – predisporre il regolamento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
- – stipulare contratti relativi alle attività sociali;
- – stabilire l’entità delle quote associative annuali.
- – favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, senza eccezione alcuna. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio direttivo può anche nominare soci in incarichi stabili e gratuiti all’interno dell’associazione, quali a titolo esemplificativo tesoriere o direttori tecnici. ARTICOLO 17: PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE - Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma legale dell’associazione. - Il presidente presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. - In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, o lo sostituisce in caso di suo impedimento. ARTICOLO 18: GRATUITA’ E DURATA DELLE CARICHE - Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono riconosciuti eventuali rimborsi per spese documentate e preventivamente autorizzate.
– La durata è fino a revoca.
ARTICOLO 19: MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
ARTICOLO 20: SCIOGLIMENTO
– L’Assemblea delibera, con voto favorevole dei due terzi dei soci, lo scioglimento della Associazione quando gli scopi sociali vengono meno ed in ogni caso in cui lo ritenga necessario ed opportuno.
– In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’ente verrà devoluto ad altra associazione operante in Senegal con finalità analoghe secondo i dettami della normativa vigente sulle ONLUS e sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 21: NORMA DI RINVIO
– Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, successive modifiche e altra normativa vigente in materia di ONLUS.